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Estratto del DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 - "Disposizioni legislative
in materia di documentazione amministrativa."
Articolo 52 - Il sistema di gestione informatica dei
documenti
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Il
sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata «sistema»
deve:
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garantire la sicurezza e l'integrità del
sistema;
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garantire la corretta e puntuale
registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
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fornire informazioni sul collegamento
esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i
documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
-
consentire il reperimento delle
informazioni riguardanti i documenti registrati;
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consentire, in condizioni di sicurezza,
l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti
interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
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garantire la corretta organizzazione dei
documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio
adottato.
Articolo 53 - Registrazione di
protocollo
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La
registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle
pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle
seguenti informazioni:
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numero di protocollo del documento
generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non
modificabile;
-
data di registrazione di protocollo
assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non
modificabile;
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mittente per i documenti ricevuti o, in
alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti,
registrati in forma non modificabile;
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oggetto del documento, registrato in forma
non modificabile;
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data e protocollo del documento ricevuto,
se disponibili;
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l'impronta del documento informatico, se
trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli
binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata
in forma non modificabile.
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Il
sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di
protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con
l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.
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L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di
protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di
interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo
la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.
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Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e
le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione
di protocollo.
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Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti
dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le
gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica
amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni,
i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le
riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e
tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare
dell'amministrazione.
Articolo 54 - Informazioni
annullate o modificate
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Le
informazioni non modificabili di cui all'articolo 53 lett. a), b), c), d),
e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le
informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per
essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.
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La
procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura
o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la
lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data,
all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento
d'autorizzazione.
Articolo 55 - Segnatura di
protocollo
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La
segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del
documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni
riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun
documento in modo inequivocabile.
Le informazioni minime previste sono:
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il progressivo di protocollo, secondo il
formato disciplinato all'articolo 57;
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la data di protocollo;
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l'identificazione in forma sintetica
dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi
dell'articolo 50, comma 4.
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L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente
all'operazione di registrazione di protocollo.
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L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice
identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice
dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del
documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali
informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di
protocollo.
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Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e
trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può
includere tutte le informazioni di registrazione del documento.
L'amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali
informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo
del documento ricevuto.
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Con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità
per l'informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle
informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.
Articolo 56 - Operazioni ed
informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti
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Le
operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di
segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonché le operazioni di
classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la
tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle
pubbliche amministrazioni.
Articolo 57 - Numero di
protocollo
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Il
numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre
numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.
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